Tacito Rinnovo: Cos’è
Il tacito rinnovo di una polizza assicurativa non è altro che il rinnovo automatico della stessa qualora il titolare non […]
Il tacito rinnovo di una polizza assicurativa non è altro che il rinnovo automatico della stessa qualora il titolare non presenta alcuna comunicazione di disdetta alla compagnia prima della rispettiva scadenza.
Bisogna però far presente che non riguarda tutte le polizze: l’esclusione più significativa riguarda l’RC auto, per la quale il tacito rinnovo è stato abrogato nel 2013.
Cos’è?
Per tacito rinnovo si intende una procedura volta a rinnovare in modo automatico un contratto assicurativo, a meno che il titolare non dia comunicazione scritta entro i termini previsti dalle condizioni della polizza.
Le tempistiche corrispondono solitamente a trenta giorni.
Sulle RC auto non esiste più, ma può essere applicato su altre tipologie di assicurazioni e tale condizione può essere applicata o meno a seconda delle politiche contrattuali e commerciali dell’impresa.
Per che tipo di polizze assicurative è ancora contemplato il tacito rinnovo?
Le Compagnie assicurative hanno la possibilità di applicare il tacito rinnovo per i seguenti tipologie di polizze:
– assicurazioni sulla vita;
– RC professionale;
– assicurazioni sanitarie;
– polizze poliennali.
In questi casi, l’impresa deve però indicare in modo ben specifico e trasparente la suddetta clausola, in modo che il contraente venga a conoscenza fin da subito.
Inoltre, al fine di evitare il rinnovo automatico dell’accordo, la compagnia deve fornire al titolare i termini entro i quali dare disdetta.
Quest’ultima può avvenire attraverso le seguenti modalità:
– via posta elettronica (tradizionale oppure PEC);
– sito internet della Compagnia assicurativa;
– via raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede il timbro postale).
Che cosa sono le polizze poliennali
Le polizze poliennali non sono altro che dei contratti assicurativi della durata minima di cinque anni, sui quali vige il vincolo dell’esclusività.
Possono essere proposte a un cliente in cambio di uno sconto sul premio da pagare.
Se la durata della polizza è superiore ai cinque anni, il titolare ha comunque la possibilità di recedere, in modo da valutare altre offerte più convenienti.
Polizze assicurative RC auto e tacito rinnovo
Il tacito rinnovo sulle polizze assicurative RC auto è stato abrogato, con efficacia retroattiva, in data 1° gennaio 2013.
A regolamentare questa decisione, ci ha pensato l’articolo 170-bis appartenente al Codice delle Assicurazioni Private, il cui comma 1 sancisce i seguenti principi:
– il tacito rinnovo non è più contemplato;
– la polizza RC auto deve avere una durata annuale;
– l’impresa assicurativa ha l’obbligo di avvertire il cliente almeno trenta giorni prima della scadenza della polizza stessa;
– per il contraente è previsto un periodo di tolleranza pari a quindici giorni successivi alla scadenza per decidere se stipulare un nuovo contratto con la medesima Compagnia oppure rivolgersi altrove;
– il cliente non è tenuto a comunicare alcun genere di disdetta qualora decidesse di cambiare compagnia di assicurazione.
Garanzie aggiuntive RC auto e tacito rinnovo
Le garanzie aggiuntive delle polizze RC auto possono essere eventuali danni ai cristalli, la kasko, furto e incendio, infortuni al conducente e quant’altro.
Per le suddette vigeva il tacito rinnovo fino al 29 agosto 2017, quando è entrato in vigore il disegno di legge Concorrenza.
Oggi sono previste le seguenti due possibilità:
– in caso di sottoscrizione delle garanzie accessorie in concomitanza alla polizza RC auto, non è permesso il tacito rinnovo.
Ciò riguarda sia la rispettiva presenza all’interno dello stesso contratto, sia uno separato.
Il fattore discriminante riguarda appunto la sottoscrizione contestuale;
– in caso di sottoscrizione delle garanzie accessorie insieme all’acquisto di un veicolo nuovo oppure a un finanziamento, il tacito rinnovo può ancora essere applicato, in quanto trattasi di un contratto differente.
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