Si può assicurare un’auto senza attestato di rischio?
L’attestato di rischio è il documento “necessario” per stipulare un’assicurazione. Questo non è sempre necessario perché esistono casi e situazioni […]
L’attestato di rischio è il documento “necessario” per stipulare un’assicurazione. Questo non è sempre necessario perché esistono casi e situazioni in cui si può assicurare un’auto senza attestato di rischio senza particolari problemi.
Per i neopatentati e per tutte le persone che non hanno mai assicurato un veicolo l’attestato di rischio non è necessario. Questo perché non hanno uno storico da mostrare e quindi la polizza RC auto si stipulerà senza il corredo della storia assicurativa. I soggetti senza storico assicurativo partono universalmente dalla quattordicesima classe, parecchio costosa.
Lo storico del rischio va costruito nel tempo
Anno dopo anno senza commettere infrazioni o incidenti si potrà maturare un solido trascorso assicurativo e maturare premi vantaggiosi e classi meno costose. Ci sarebbe anche la formula prevista dalla Legge Bersani che formula l’esenzione dall’attestato di rischio partendo da precisi requisiti tra cui quello della prima assicurazione del soggetto interessato.
In questo modo si eredita la classe di merito del convivente ma non il passato assicurativo del soggetto. Sull’attestato verrà stampata la sigla Non Assicurato e si pagherà progressivamente un costo più alto anche per classi favorevoli.
Esiste anche un particolare caso che, in verità, si presenta raramente rispetto ai primi due. Se un individuo possiede un’auto da tempo e deve assicurarla il costo da pagare potrebbe essere molto salato. In alcuni casi, infatti, le persone procedono con assicurazioni temporanee che non garantiscono le classi di merito. Quando si decide di assicurare il veicolo, quindi, il soggetto dovrà iniziare a pagare dalla classe di merito più alta che ha un costo molto elevato e per il quale è meglio richiedere diversi preventivi.
Attestato di rischio elettronico
Oggi l’attestato di rischio è in formato elettronico e sostituisce a pieno titolo il vecchio formato cartaceo. Per chi vuole cambiare compagnia assicurativa esso viene trasmesso telematicamente. Le compagnie, di contro, devono mettere i propri assicurati in condizione di poter avere l’attestato almeno trenta giorni prima della scadenza della polizza.
Il formato elettronico si caratterizza per due novità: sostituisce quello cartaceo e si rinnova dinamicamente, ovvero è aggiornato in continuazione dai sistemi di archiviazione. Su questo documento sono riportate tutte le informazioni di riferimento di assicuratore e assicurato.
Esso ha l’obiettivo di snellire le procedure riducendo gli accumuli di carta stampata. Il documento viene consegnato ad ogni scadenza contrattuale e, per questo, le maggiori compagnie assicurative lo caricano direttamente nell’area clienti ed è accessibile tramite username e password.
L’attestato di rischio è fondamentale per assicurare l’auto?
Tendenzialmente sì ma solo per i casi esposti sopra, ovvero per chi non ha un passato assicurativo o ha utilizzato assicurazioni temporanee. Ad ogni modo i tempi e le modalità di ottenimento dell’attestato sono del tutto semplificate e digitalizzate e rappresentano un onere a carico della compagnia assicurativa che deve attivarsi per renderlo disponibile in formato elettronico.
Chi può chiedere il duplicato?
La sua importanza deriva dalla classificazione e derivazione di bonus e malus accumulati, che sono certamente influenzati anche dal passato di rischio del cliente. Serve anche per cambiare compagnia assicurativa se desideri mantenere la stessa classe di merito ed evitare di finire nelle classi con il premio più alto. La sua durata è di cinque anni.
Quando dovesse essere necessario un duplicato per altre questioni burocratiche, esso potrà essere richiesto dall’intestatario della polizza. Esso dovrà presentare il contratto ed il documento di identità. In alternativa si può mandare anche un delegato che dovrà presentare in aggiunta il suo documento di identità e la delega scritta e firmata dell’intestatario interessato alla richiesta di duplicato.
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