Guida all’assicurazione professionale
Dal 2013 l’assicurazione professionale in Italia è diventata obbligatoria per legge. Si tratta di una polizza che serve a proteggere […]
Dal 2013 l’assicurazione professionale in Italia è diventata obbligatoria per legge. Si tratta di una polizza che serve a proteggere il patrimonio dei professionisti dal rischio derivante dallo svolgimento dell’attività che questi esercitano. Un medico, un commercialista o un avvocato possono trovarsi a dover fronteggiare richieste di risarcimento per danni provocati ai clienti in caso di errori, omissioni o imperizie. In questi casi subentra la polizza professionale a tutela del professionista.
Assicurazione professionale a cosa serve?
Le cause risarcitorie per danni causati a clienti da parte di professionisti possono sempre capitare ed è per questo che occorre mettere al sicuro il patrimonio. Davanti ai rischi che derivano dall’esercizio dell’attività professionale lo Stato obbliga i professionisti ad attivare una polizza con particolare riferimento a quelli iscritti all’Albo, ad eccezione dei medici e della sanità pubblica. Questa polizza esclude gli errori accaduti con dolo e riguarda per lo più commercialisti, avvocati, amministratori di condominio, revisori legali e consulenti del lavoro.
RC professionale commercialisti
In caso di errore commesso dal commercialista o da una figura equivalente come esperto contabile e ragioniere la polizza professionale garantisce la copertura. Questa si attiva in caso di versamento tardivo dei contributi del cliente, di errori nella dichiarazione dei redditi o nella mancata verifica di invio telematico dei dati. Nel premio di questa polizza viene inclusa la retroattività che viene stabilita e quantificata direttamente nel contratto di attivazione. Il legislatore ha comunque imposto l’obbligo di polizza per la responsabilità civile con massimali fino a tre milioni di euro.
RC professionale avvocati
Per gli avvocati l’assicurazione professionale prevede la copertura delle responsabilità civili per danni causati a clienti terzi. Questi si intendono provocati durante lo svolgimento della professione e riguardano anche quelli commessi da collaboratori, sostituti processuali e praticanti. L’attività professionale degli avvocati riguarda la rappresentanza dinanzi all’autorità giudiziaria, la consulenza e l’assistenza stragiudiziale. Include anche la redazione di contratti e pareri o l’assistenza del cliente per le attività di mediazione e negoziazione assistita. Anche per questa polizza è prevista la retroattività e l’applicazione dei massimali. Inoltre a partire dal 2016 questa polizza obbliga i professionisti alla copertura da infortuni derivanti dall’esercizio della loro attività.
Assicurazione professionale amministratori di condominio
L’assicurazione professionale degli amministratori di condominio non è obbligatoria. L’assemblea può tuttavia subordinare l’amministratore a stipulare una polizza individuale per la copertura in caso di errori compiuti nell’esercizio del mandato. Questa polizza copre i danni derivanti dalla gestione degli appalti di lavori e forniture. Nello specifico si inserisce nel panorama delle manutenzioni ordinarie e straordinarie per cui si possono verificare perdita, smarrimento o deterioramento della documentazione. A questi si aggiungono i danni derivanti da incendio, furto o rapina o da comportamenti che causino sanzioni fiscali, amministrative e ammende a carico dei condomini.
Altre RC Professionali
Infine ci sono le polizze per i consulenti del lavoro che vanno a coprire tutti i danni causati ai clienti per attività professionale. Anche in questo caso sono ammesse le retroattività e le responsabilità solidali con massimali pre-fissati in sede contrattuale. La legge del 2013 obbliga anche revisori legali e gli iscritti all’ordine dei commercialisti a stipulare la polizza professionale. In questi casi le assicurazioni coprono le perdite patrimoniali, le violazioni della legge sulla privacy, le sanzioni amministrative e i danni materiali. Queste attività sono considerate ad alto rischio per la complessità dello svolgimento delle mansioni professionali per cui sono estremamente necessarie anche in caso di richieste di risarcimento successive alla chiusura dell’incarico.
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